Art. 20

In vigore dal 6 dic 1934
I candidati ammessi ai concorsi saranno avvertiti del giorno in cui si iniziano gli esperimenti. Il candidato ammesso ai concorsi che non si presenta nei giorni fissati o che manca ad una delle prove, è ritenuto come rinunciatario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-20

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