Art. 21
In vigore dal 6 dic 1934
La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino per iscitto, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-21