Art. 22
In vigore dal 6 dic 1934
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di personale tecnico sono nominate dal Ministro e composte di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-22