Art. 26
In vigore dal 6 dic 1934
Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro.
La Commissione, nella prima adunanza, sceglie nel proprio seno il relatore.
Un funzionario del Ministero, di gruppo A, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-26