Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 6 dic 1934
Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro. La Commissione, nella prima adunanza, sceglie nel proprio seno il relatore. Un funzionario del Ministero, di gruppo A, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri della Commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-26