Art. 28

In vigore dal 6 dic 1934
Gli esami di concorso consisteranno: 1° per posti di assistente, capo officina e sottocapo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale; salvo per i posti di assistente nelle specializzazioni per chimici e per tessili e tintori per le quali non sarà richiesta la prova grafica; 2° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale; 3° per posti di maestre di laboratorio, in una prova scritta, in una prova pratica, in una lezione e in una prova orale; 4° per i posti di sottomaestra di laboratorio, in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale; 5° per posti di segretario economo, in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia; 6° per posti di vice-segretario, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia; 7° per posti di applicato, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia; 8° per posti di censore di disciplina, in una prova scritta e in una orale; 9° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-28

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