Art. 24
In vigore dal 6 dic 1934
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di personale di vigilanza (censori e prefetti di disciplina) sono nominati dal Ministro e composte di un funzionario del Ministero di gruppo A, di grado non inferiore al 6° e di due presidi o professori ordinari di RR. istituti tecnici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-24