Art. 25

In vigore dal 6 dic 1934
Chi è parente o affine sino al quarto grado di alcuno dei concorrenti, non può far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi e, qualora sia stato prescelto, deve rinunziare. Coloro che, invitati a far parte delle commissioni predette, non abbiano, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati rinunciatari e sono sostituiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo