Art. 25
25 / 37In vigore dal 6 dic 1934
Chi è parente o affine sino al quarto grado di alcuno dei concorrenti, non può far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi e, qualora sia stato prescelto, deve rinunziare.
Coloro che, invitati a far parte delle commissioni predette, non abbiano, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati rinunciatari e sono sostituiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-25