Art. 31

In vigore dal 6 dic 1934
Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma e l'ora della consegna. Al termine di ogni prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno dei membri della Commissione esaminatrice. I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame degli scritti, prova per prova. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che le prove scritte e grafiche di tutti i concorrenti siano state giudicate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-31

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