Art. 34
In vigore dal 6 dic 1934
Spetta al Ministro di riconoscere la regolarità delle prove di esame e di decidere in via definitiva, con apposito decreto, sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti nei casi di cui all'.
La graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-34