Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 6 dic 1934
Spetta al Ministro di riconoscere la regolarità delle prove di esame e di decidere in via definitiva, con apposito decreto, sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti nei casi di cui all'. La graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-34