Art. 37
In vigore dal 6 dic 1934
Al primo concorso da bandire per posti di assistenti, capi officina, sottocapi officina, segretari e vice-segretari possono partecipare anche coloro che abbiano superato il limite d'età di cui all' del presente regolamento, ma non quello fissato dagli ordinamenti anteriori, purchè, oltre a possedere tutti gli altri requisiti ed uno dei titoli di studio indicati nei precedenti o nella lettera b) dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, abbiano riportata l'idoneità in precedente concorso per posti corrispondenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Ercole.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 89. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-37