Art. 16
In vigore dal 6 dic 1934
Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al n. 11 dell', in duplice esemplare.
Quando si avvalga di tale facoltà il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-16