Art. 36

In vigore dal 6 dic 1934
I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Agli aventi diritto compete altresì l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni. Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.
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