Art. 10
In vigore dal 8 set 1944
Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di assistente, capo officina e sotto capo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, di segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali e di tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 4 giugno 1944, n. 186, convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che cessa di avere vigore il divieto di cui al presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-10