Art. 4
In vigore dal 6 dic 1934
Al concorso ai posti di maestre di laboratori femminili delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e delle Regie scuole professionali femminili sono ammesse le maestre che abbiano conseguito, a norma dell'art 64 della legge 15 giugno 1931, n. 889, il diploma di abilitazione nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell' del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o il diploma rilasciato dalla Scuola superiore fascista di economia domestica, limitatamente al posto di corrispondente specializzazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-4