Art. 6
In vigore dal 21 nov 1948
In deroga a quanto stabilito dall' del regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, sono ammessi ai concorsi a posti d'insegnante tecnico-pratico in prova negli istituti tecnici industriali, limitatamente alle specializzazioni per le quali non esiste un corrispondente diploma di perito industriale capo tecnico, anche i licenziati dalla scuola tecnica industriale o d'arte che siano in possesso di altri titoli di preparazione o di esercizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
L'esercizio della professione corrispondente alla specializzazione a cui si riferisce il concorso deve essere di durata non inferiore a tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-6