Art. 1

In vigore dal 21 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1948: . I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici. A tutto il personale di cui al precedente comma si applica, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-1

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