Art. 4

In vigore dal 21 nov 1948
Gli insegnanti tecnici-pratici partecipano alle Commissioni di esami e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori di cui agli articoli 27 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965. Gli insegnanti tecnici-pratici addetti a ciascuna classe partecipano, con voto deliberativo, al Consiglio di classe di cui all'art. 37 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-4

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