Art. 8

In vigore dal 24 gen 1953
Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili, previsti dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono, con le modalità del precedente articolo, al personale che abbia rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova. L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-8

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Art. 8 Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica. — Testo vigente | Portale Normativo