Art. 10

In vigore dal 21 nov 1948
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti, dagli articoli precedenti.
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