Art. 7

In vigore dal 24 gen 1953
Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esame di idoneità al personale che alla data del decreto col quale viene indetto l'esame abbia rispettivamente dieci e dodici anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova. L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-7

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