Art. 7
7 / 18In vigore dal 24 gen 1953
Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esame di idoneità al personale che alla data del decreto col quale viene indetto l'esame abbia rispettivamente dieci e dodici anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.
L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-7