Art. 11

In vigore dal 24 gen 1953
I posti di personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica, e i posti di ruolo vacanti per assenza dei titolari sono temporaneamente conferiti dai capi d'istituto a personale non di ruolo secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano; quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell' del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all' di questo ultimo decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-11

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