Art. 14

In vigore dal 21 nov 1948
Il personale che non risulterà idoneo, ai sensi dei precedenti per l'inquadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella A, continuerà a prestare servizio con le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico previsti per i ruoli di appartenenza attuale che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella B annessa al presente decreto.
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