Art. 1

In vigore dal 5 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1948, n. 1544; Vista la istanza con cui in data 23 agosto 1951 il presidente del Liceo musicale "Antonio Laudamo" di Messina ha chiesto il pareggiamento dell'istituto ai Conservatori di musica dello Stato; Vista la relazione della Commissione tecnica-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1953-54 le scuole di armonia e contrappunto; pianoforte principale; violino; viola; violoncello del Liceo musicale "Antonio Laudamo" di Messina sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle analoghe scuole dei Conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 38. - PALLA
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