Art. 1

In vigore dal 22 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La tabella annessa all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, è modificata come segue: 5 - Applicazioni tecniche. b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di plastica dell'Istituto o Scuola d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico allo stesso o ad altro professore di plastica. c) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni sono inseriti nella Scuola tenuta dal detto professore fino al raggiungimento del numero massimo di allievi previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945: quando tale numero sia superato, l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo di 10 alunni o frazione di 10, eccedenti il numero massimo anzidetto. 6 - Educazione artistica. b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto e Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico dell'Istituto o Scuola d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico. 7 - Educazione musicale. b) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e gli alunni sono inseriti nel corso tenuto dal detto professore fino al raggiungimento del numero di allievi previsto dall'art. 15 del decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; quando tale numero è superato l'insegnamento viene affidato per incarico, per ogni gruppo di 30 alunni o frazione di 30 eccedente il numero anzidetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 75. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-05;1037#art-1

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