Art. 1
In vigore dal 22 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella annessa all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, è modificata come segue:
5 - Applicazioni tecniche.
b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di plastica dell'Istituto o Scuola d'arte.
Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico allo stesso o ad altro professore di plastica.
c) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni sono inseriti nella Scuola tenuta dal detto professore fino al raggiungimento del numero massimo di allievi previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945: quando tale numero sia superato, l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo di 10 alunni o frazione di 10, eccedenti il numero massimo anzidetto.
6 - Educazione artistica.
b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto e Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico dell'Istituto o Scuola d'arte.
Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico.
7 - Educazione musicale.
b) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e gli alunni sono inseriti nel corso tenuto dal detto professore fino al raggiungimento del numero di allievi previsto dall'art. 15 del decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; quando tale numero è superato l'insegnamento viene affidato per incarico, per ogni gruppo di 30 alunni o frazione di 30 eccedente il numero anzidetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-05;1037#art-1