LEGGE·n. 511·23 luglio 1980
Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Vigente dal 3 settembre 1980 44 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
compilazione convenzioneConvenzione
sezione IESTRADIZIONE
Art. 1Obbligo di estradizioneArt. 2Oggetto dell'estradizioneArt. 3Limiti soggettivi all'estradizioneArt. 4Eccezioni all'obbligo di estradizioneArt. 5Reati politiciArt. 6Domande d'estradizione e documenti a sostegnoArt. 7Arresto della persona di cui è chiesta l'estradizioneArt. 8Arresto provvisorioArt. 9Esecuzione della domanda di estradizioneArt. 10Consegna dell'individuoArt. 11Consegna rinviata o condizionataArt. 12Concorso di domanda di estradizioneArt. 13Limiti alla chiamata in causa della persona estradataArt. 14Esclusione dell'applicazione della pena capitaleArt. 15Informazione sul risultato del procedimento penaleArt. 16Consegna di oggettoArt. 17Estradizione in transitoArt. 18Modalità di comunicazioneArt. 19SpeseArt. 20Rapporti con altri accordi internazionaliArt. 21Limiti temporalisezione IIASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 22Obbligo di assistenza giudiziariaArt. 23Oggetto dell'assistenza giudiziariaArt. 24Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziariaArt. 25Richiesta di assistenza giudiziariaArt. 26Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziariaArt. 27Notifica di atti e di documentiArt. 28Mancanza di indirizzo o di competenzaArt. 29Attestato di notificaArt. 30Impossibilità di esecuzioneArt. 31Rifiuto di assistenza giudiziariaArt. 32Protezione dei testimoni e degli espertiArt. 33Comparizione di persone detenuteArt. 34Comunicazione di estratti del casellario giudiziarioArt. 35SpeseArt. 36Presa a carico del procedimento penaleArt. 37Obbligo della presa a carico del procedimentoArt. 38Richiesta di assunzione del procedimentoArt. 39Informazione sul risultato del procedimento penaleArt. 40Interruzione della prescrizionesezione IIIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 41Art. 42