Convenzione›Sez. I
Art. 10
Consegna dell'individuo
In vigore dal 18 set 1980
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(Consegna dell'individuo)
La Parte Contraente richiedente riceverà la persona estranea nel luogo indicato entro un periodo massimo di quindici giorni a decorrere dalla data fissata; se ciò non avverrà la Parte Contraente richiesta rimetterà in libertà la persona di cui è stata chiesta la estradizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-10