ConvenzioneSez. I

Art. 9

Esecuzione della domanda di estradizione

In vigore dal 18 set 1980
. (Esecuzione della domanda di estradizione) 1) Contestualmente alla decisione sulla domanda di estradizione verranno comunicati alla Parte Contraente il luogo e il momento della consegna dell'individuo. 2) Un rifiuto totale o parziale della domanda di estradizione o un eventuale ritardo dovranno essere motivati. 3) Allorchè la persona di cui è domandata l'estradizione ha chiesto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto, questo potrà soprassedere all'esame della domanda di estradizione fino al momento in cui le autorità competenti non avranno adottato una decisione definitiva sulla domanda di asilo. La decisione sulla domanda di estradizione sarà in ogni caso adottata in un lasso di tempo non superiore ai quattro mesi a decorrere dalla data della ricezione della richiesta di estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-9

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