Convenzione›Sez. I
Art. 14
Esclusione dell'applicazione della pena capitale
In vigore dal 18 set 1980
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(Esclusione dell'applicazione della pena capitale)
Se il reato che ha motivato la richiesta di estradizione è punibile con la pena capitale solo secondo la legislazione dello Stato richiedente, tale pena non sarà applicata e, se essa è già stata pronunziata, non sarà eseguita.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-14