ConvenzioneSez. I

Art. 13

Limiti alla chiamata in causa della persona estradata

In vigore dal 18 set 1980
. (Limiti alla chiamata in causa della persona estradata) 1) L'individuo consegnato alla Parte richiedente non sarà perseguito, nè giudicato, nè detenuto in vista dell'esecuzione di una pena, ne sottoposto a qualsiasi altra limitazione della sua libertà individuale, nè estradato verso uno Stato terzo per un reato qualsiasi anteriore alla sua consegna che sia diverso da quello motivante l'estradizione, senza il consenso della Parte richiesta. A questo effetto dovrà essere presentata una domanda accompagnata dai documenti previsti all' e da un verbale dell'autorità giudiziaria che contenga le dichiarazioni della persona estradata. Tale consenso dovrà essere fornito allorchè il reato per il quale è richiesto comporti esso stesso l'obbligo di estradizione in base alla presente Convenzione. 2) Il consenso della Parte Contraente richiesta non è necessario se: a) la persona estradata non ha lasciato il territorio della parte richiedente entro un mese a decorrere dalla conclusione del procedimento penale o, nel caso la persona sia stata condannata, entro un mese dalla sua definitiva scarcerazione; il lasso di tempo durante il quale la persona estradata non ha potuto lasciare, non per sua colpa, il territorio della Parte contraente richiedente non viene calcolato in questo termine; b) la persona estradata ha lasciato il territorio della Parte richiedente ma vi è ritornata di sua volontà.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-13

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