Convenzione›Sez. I
Art. 17
Estradizione in transito
In vigore dal 18 set 1980
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(Estradizione in transito)
1) Le Parti Contraenti trasferiranno sul proprio territorio le persone estradate da uno Stato terzo verso l'altra Parte Contraente su richiesta di quest'ultima. Non vi è obbligo di estradizione in transito se in virtù della presente Convenzione l'estradizione non e obbligatoria.
2) La domanda di estradizione in transito sarà presentata e accompagnata da allegati come la domanda di cui all'.
3) Le Parti Contraenti si accorderanno per ogni singolo caso sulle modalità di estradizione in transito, sul suo tragitto e sulle altre condizioni.
4) Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea occorrerà applicare le seguenti disposizioni:
a) allorchè non è previsto un atterraggio, la Parte richiedente avvertirà la Parte della quale sorvolerà il territorio e attesterà la esistenza di uno dei documenti previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'. Nel caso di atterraggio fortuito, questa notifica produrrà gli effetti della richiesta di arresto provvisorio previsto all' e la Parte richiedente formulerà una regolare domanda di transito;
b) allorchè è previsto un atterraggio la Parte richiedente formulerà una regolare domanda di transito, conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-17