ConvenzioneSez. I

Art. 6

Domande d'estradizione e documenti a sostegno

In vigore dal 18 set 1980
. (Domande d'estradizione e documenti a sostegno) 1) Un mandato di arresto dell'Autorità giudiziaria sarà allegato alla domanda di estradizione per dar corso al procedimento penale. Tale mandato conterrà la descrizione dei fatti costituenti il reato e il testo delle norme giuridiche sul reato stesso e la pena prevista; in caso di reati contro la proprietà saranno indicati l'ammontare dei danni causati dal reato o i danni che il reato avrebbe potuto causare. 2) Alla domanda di estradizione per esecuzione della pena sarà allegata la sentenza con le motivazioni e l'attestato che la sentenza è passata in giudicato, nonché il testo delle norme giuridiche sul reato commesso dal condannato; inoltre la domanda indicherà quale parte della pena è già stata scontata dallo stesso. 3) Se la sentenza allegata alla domanda di estradizione è stata emessa in contumacia dell'individuo di cui è stata chiesta l'estradizione, la Parte Contraente richiedente non eseguirà la sentenza ma farà luogo nuovamente al procedimento con la partecipazione della persona estradata nei casi ammessi e secondo le condizioni previste dalla propria legislazione. 4) In caso di reato perseguibile su querela della parte lesa, la domanda di estradizione indicherà la data di presentazione di tale querela e la sua presentazione da parte di persona autorizzata a sporgere tale querela. Se la legislazione della Parte contraente richiedente fissa un termine di prescrizione per la presentazione della querela della parte lesa, verrà comunicato anche il testo della legge stessa. 5) La domanda di estradizione dovrà indicare il nome della persona di cui è richiesta l'estradizione, la sua nazionalità e, se possibile, saranno anche uniti i suoi dati segnaletici, sulla residenza, la sua fotografia e le sue impronte digitali. 6) La domanda di estradizione, nonché tutti gli atti e documenti relativi allegati in originale o in copia autentica, saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente Convenzione, autenticata da parte delle autorità della Parte richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-6

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