ConvenzioneSez. I

Art. 4

Eccezioni all'obbligo di estradizione

In vigore dal 18 set 1980
. (Eccezioni all'obbligo di estradizione) L'estradizione sarà rifiutata: a) se il reato, secondo la legge della Parte richiesta, è stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte stessa; b) se, per questo reato, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento o l'azione penale non sono consentite a causa di prescrizione o di sopraggiunta amnistia o per altre ragioni che impediscano l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione della pena; c) se, in una delle due Parti il reato che motiva la richiesta è previsto esclusivamente dalla legislazione sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o valutarie; d) se in una delle due Parti il reato che motiva la richiesta consiste unicamente nella violazione dell'obbligo militare; e) se per lo stesso reato è stata pronunciata una condanna definitiva dalle autorità della Parte richiesta o se è in corso un procedimento di queste stesse autorità a carico della persona di cui è richiesta l'estradizione; f) se i reati sono stati commessi fuori dal territorio della Parte richiedente da uno straniero e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento degli stessi reati commessi fuori del suo territorio; g) se in una delle due Parti il reato è perseguibile solo dietro querela della parte lesa e questa non ha presentato la querela in tempo debito; quando il diritto della Parte Contraente richiedente non esige la querela della parte lesa, la Parte Contraente richiesta calcolerà i termini fissati dal proprio diritto per la presentazione della querela a partire dal giorno in cui la parte lesa, ha appreso che la persona incriminata si trova sul territorio, della predetta Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-4

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