Convenzione›Sez. I
Art. 3
Limiti soggettivi all'estradizione
In vigore dal 18 set 1980
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(Limiti soggettivi all'estradizione)
Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini e degli apolidi residenti. La qualità di cittadino sarà accertata alla data della richiesta di estradizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-3