ConvenzioneSez. I

Art. 8

Arresto provvisorio

In vigore dal 18 set 1980
. (Arresto provvisorio) 1) In caso di urgenza l'arresto provvisorio della persona di cui è stata chiesta l'estradizione può essere effettuato anche prima dell'arrivo della domanda di estradizione di cui all', se l'autorità competente di una Parte Contraente lo richiede direttamente al Ministero della Giustizia dell'altra Parte Contraente, per posta, telegrafo o telex. Tale domanda menzionerà il reato per il quale sarà chiesta l'estradizione e il tempo e il luogo in cui esso è stato commesso, la data e il numero del mandato d'arresto, o della decisione che motiva l'estradizione, e, nei limiti del possibile, i dati segnaletici dell'individuo ricercato e il suo indirizzo. 2) La Parte Contraente richiedente sarà informata senza indugi dell'arresto provvisorio, del momento della sua esecuzione o delle cause per le quali la richiesta non ha potuto essere soddisfatta. 3) L'arresto provvisorio avrà termine se, entro un mese dall'arresto, la Parte richiesta non sarà stata investita dalla domanda di estradizione.
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