ConvenzioneSez. I

Art. 11

Consegna rinviata o condizionata

In vigore dal 18 set 1980
. (Consegna rinviata o condizionata) 1) Se sul territorio della Parte contraente richiesta è in corso, per un altro reato, un procedimento penale contro la persona di cui è stata chiesta l'estradizione, oppure essa è stata condannata per un altro reato, la Parte Contraente richiesta prenderà una decisione sull'estradizione ma rinvierà la consegna dell'individuo reclamato alla conclusione del procedimento, e all'esecuzione o all'estinzione della pena. 2) La persona di cui è stata chiesta l'estradizione potrà essere consegnata provvisoriamente anche nel caso menzionato al comma 1° alla Parte Contraente richiedente, nel caso in cui il rinvio della consegna comporti la prescrizione del reato o renda molto difficile l'inchiesta. La persona consegnata provvisoriamente alla Parte richiedente sarà subito riconsegnata alla Parte richiesta a conclusione dell'azione penale per la quale è stata consegnata e al più tardi entro tre mesi a partire dalla data della consegna. Per comune accordo tra le Parti questo termine può essere prorogato di un periodo non superiore ai tre mesi.
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