Convenzione›Sez. I
Art. 16
Consegna di oggetto
In vigore dal 18 set 1980
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(Consegna di oggetto)
1) Nel corso della procedura di estradizione, su richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione:
a) gli oggetti che possono servire come prova contro la persona di cui è stata chiesta l'estradizione;
b) tutti gli oggetti trovati in possesso della persona di cui è stata chiesta l'estradizione e di cui tale persona sia entrata in possesso a seguito del reato motivante l'estradizione o che essa abbia acquisito come controvalore o come prezzo del reato commesso.
2) Gli oggetti menzionati al comma 1 saranno consegnati alla
Parte Contraente richiedente al momento della consegna della persona estradata o, nel caso in cui ciò non sia possibile, successivamente. La Parte Contraente richiesta potrà trattenere provvisoriamente tali oggetti se essi sono assolutamente necessari per lo svolgimento di un altro procedimento penale.
3) Il diritto dei terzi sugli oggetti consegnati rimane inalterato.
Tali oggetti saranno restituiti dopo la conclusione del procedimento penale alla Parte Contraente richiesta affinché essa li consegni agli aventi diritto residenti sul suo territorio. Se non è possibile identificare la persona avente diritto a tali oggetti, essi saranno consegnati alla Parte Contraente richiesta senza corrispettivo.
4) Gli oggetti saranno consegnati anche se l'estradizione non può aver luogo a seguito dell'evasione o del decesso dell'individuo per cui è richiesta o per qualsiasi altro motivo.
Storico versioni
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