Convenzione›Sez. I
Art. 19
Spese
In vigore dal 18 set 1980
.
(Spese)
Le spese di estradizione saranno a carico della Parte Contraente sul territorio della quale si sono verificate, mentre le spese di estradizione in transito saranno a carico della Parte Contraente richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-19