ConvenzioneSez. I

Art. 19

Spese

In vigore dal 18 set 1980
. (Spese) Le spese di estradizione saranno a carico della Parte Contraente sul territorio della quale si sono verificate, mentre le spese di estradizione in transito saranno a carico della Parte Contraente richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-19

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