Convenzione›Sez. II
Art. 23
Oggetto dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
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(Oggetto dell'assistenza giudiziaria)
L'assistenza giudiziaria riguarda l'esecuzione di atti della procedura e in particolare la notifica degli atti, l'audizione dei testimoni e degli esperti e l'invio di prove materiali e di documenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-23