ConvenzioneSez. II

Art. 27

Notifica di atti e di documenti

In vigore dal 18 set 1980
. (Notifica di atti e di documenti) 1) Se il documento da notificare è stato redatto nella lingua del Tribunale richiesto oppure ne è stata allegata una traduzione in questa lingua, il Tribunale richiesto eseguirà la notifica applicando le proprie norme giuridiche. 2) Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, il documento dovrà essere notificato al destinatario solo nel caso in cui egli lo accetti volontariamente. 3) La traduzione menzionata al comma 1 deve essere effettuata da un organo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti. 4) Il Tribunale richiesto può eseguire la notifica, su richiesta del Tribunale richiedente, anche secondo la procedura speciale desiderata da quest'ultimo, se questa non è contraria ai principi generali della legislazione dello Stato del Tribunale richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-27

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