Convenzione›Sez. II
Art. 29
Attestato di notifica
In vigore dal 18 set 1980
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(Attestato di notifica)
L'attestazione di notifica si farà per mezzo di una ricevuta datata corredata della firma della persona che ha effettuato la notifica e del destinatario nonché del sigillo del tribunale autorizzato ad eseguire la notifica oppure da una certificazione del suddetto tribunale che indichi il luogo, le modalità e la data della notifica.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-29