Convenzione›Sez. II
Art. 26
Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
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(Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria)
1) Il Tribunale richiesto darà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria secondo la legislazione del suo Stato e potrà applicare nel corso della esecuzione, se necessario, gli stessi mezzi di coercizione previsti da questa legislazione.
2) Il Tribunale richiesto, su domanda dell'autorità richiedente, può procedere anche seguendo la procedura speciale richiesta da quest'ultima se ciò non è contrario ai principi generali della legislazione dello Stato del Tribunale richiesto.
3) Su richiesta del Tribunale richiedente il Tribunale richiesto informerà direttamente, in tempo utile, il Tribunale richiedente del luogo e del momento della esecuzione dell'assistenza giudiziaria.
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