Convenzione›Sez. II
Art. 25
Richiesta di assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
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(Richiesta di assistenza giudiziaria)
1) La rogatoria deve contenere:
a) l'indicazione della materia alla quale la rogatoria si riferisce;
b) il nome, l'occupazione, il domicilio o la residenza dell'interessato;
c) i dati necessari relativi all'oggetto della rogatoria; per richieste di notifica l'indirizzo del destinatario e la natura degli atti da notificare; per rogatorie di assistenza giudiziaria le circostanze in virtù delle quali una prova deve essere assunta e, nel caso, anche le domande da rivolgere alle persone da interrogare.
2) La rogatoria per notifica o per altra assistenza giudiziaria sarà redatta nella lingua della presente Convenzione o accompagnata da una traduzione in questa lingua autenticata dalle autorità della
Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-25