ConvenzioneSez. II

Art. 30

Impossibilità di esecuzione

In vigore dal 18 set 1980
. (Impossibilità di esecuzione) Se non è possibile dare esecuzione alla rogatoria di notifica o di assistenza giudiziaria, gli atti dovranno essere restituiti alla Parte richiedente indicando i motivi per i quali non è stato possibile soddisfare la rogatoria o sulla base dei quali l'esecuzione è stata rifiutata.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-30

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