Convenzione›Sez. II
Art. 30
Impossibilità di esecuzione
In vigore dal 18 set 1980
.
(Impossibilità di esecuzione)
Se non è possibile dare esecuzione alla rogatoria di notifica o di assistenza giudiziaria, gli atti dovranno essere restituiti alla Parte richiedente indicando i motivi per i quali non è stato possibile soddisfare la rogatoria o sulla base dei quali l'esecuzione è stata rifiutata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-30