Convenzione›Sez. II
Art. 34
Comunicazione di estratti del casellario giudiziario
In vigore dal 18 set 1980
.
(Comunicazione di estratti del casellario giudiziario)
1) Le Parti Contraenti si inviano reciprocamente su richiesta, per via diplomatica, e nella misura in cui le rispettive autorità giudiziarie potrebbero a loro volta ottenerli in analogo caso, gli estratti del casellario giudiziario relativi ai cittadini dell'altra Parte o a persone residenti sul territorio di questa Parte, per esigenze di carattere penale.
2) La Parte Contraente richiesta può rifiutarsi di soddisfare la richiesta se questa si riferisce ad un proprio cittadino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-34