Convenzione›Sez. II
Art. 37
Obbligo della presa a carico del procedimento
In vigore dal 18 set 1980
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(Obbligo della presa a carico del procedimento)
1) La Parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa è competente a giudicarle, a far perseguire dalle proprie autorità giudiziarie le persone che abbiano commesso i reati previsti all'articolo precedente.
2) Nel giudizio sui reati contro la sicurezza della circolazione stradale ci si baserà sulle norme della circolazione stradale in vigore nel territorio in cui è stata commessa l'infrazione, per valutare gli elementi di fatto che costituiscono il reato; in questo caso la richiesta dovrà essere inviata dalla Parte richiedente prima della scadenza di 60 giorni a decorrere dalla data in cui il reato è stato commesso o, secondo i casi, dalla data della scoperta dell'autore dell'infrazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-37