Convenzione›Sez. III
Art. 42
In vigore dal 18 set 1980
.
1) La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di essere in vigore un anno dopo il giorno in cui una delle Parti Contraenti l'avrà denunciata.
2) Contestualmente all'entrata in vigore della presente Convenzione cesserà di essere in vigore la Convenzione conclusa a Torino il 27 febbraio 1869 in materia di estrazione reciproca di colpevoli di reati comuni, così come la Convenzione conclusa a Vienna il 6 dicembre 1882 relativa all'estradizione per via di transito di colpevoli di reati comuni estradati da altri Stati.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno apposto le proprie firme e i propri sigilli alla presente Convenzione.
FATTO a Budapest il 26 maggio 1977 in due esemplari, entrambi in lingua francese.
In nome della Repubblica italiana
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
In nome della Repubblica Ungherese
KOROM MIHALY
Visto, il Ministro degli affari esteri
KOROM MIHALY
Storico versioni
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